Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 49
1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.
4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.
5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.
6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.
7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 44/1988