Art. 43
Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 č considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.
Al medesimo personale competono le responsabilitā e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto č risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983