Art. 212
In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.