I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attivitą giornalistica, hanno la facoltą di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianitą di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attivitą svolta come professionisti o pubblicisti.