Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 199
 
Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale gią collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove gią sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988