Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Note:
1 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988