Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale puņ, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.