Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio č determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
L' anzianitą maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio č considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.