Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 153
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987
3 Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
8 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008
11 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.