Art. 148
1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.
La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.
La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.
Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4 Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.