Art. 144
I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.
Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.