Art. 135
Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.