Art. 134
Per il pagamento delle indennitą di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennitą di trasferimento, degli anticipi sulle indennitą di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennitą o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltą di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.