Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 117
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.