Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennitā prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando č disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale č assegnato.
Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennitā mensile, non pensionabile, di lire 800.000.
Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennitā mensile non pensionabile di lire 200.000.
6 bis. La ridefinizione delle indennitā di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attivitā del personale sopra menzionato č caratterizzata dalla massima flessibilitā oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennitā sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5 Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9 Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11 Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.