Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennitā prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale č assegnato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5 Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9 Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11 Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.