Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1 Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4 Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5 Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6 Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7 Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9 Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15 Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16 Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17 Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.