Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 151 bis aggiunto da art. 16, primo comma, L. R. 81/1982
2 Articolo 158 bis aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
3 Articolo 158 ter aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
4 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 28 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 39 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Articolo 113 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988
8 Articolo 28 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/1990
9 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
10 Partizione di cui fa parte l'art. 76, abrogata da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
11 Integrata la disciplina della legge da art. 22, primo comma, L. R. 81/1982
12 Partizione di cui fa parte l'art. 98, abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
13 Partizione di cui fa parte l'art. 168, abrogata da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
14 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 89 da art. 80, comma 1, L. R. 18/1996
15 Articolo 54 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
16 Tabella A sostituita da art. 2, secondo comma, L. R. 49/1984
17 Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
18 Tabella C sostituita da art. 7, quarto comma, L. R. 49/1984
19 Tabella B sostituita da art. 7, quarto comma, L. R. 49/1984
20 Articolo 145 bis aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
21 Capo II del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
22 Tabella B sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 33/1987
23 Capo III del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
24 Capo II del Titolo III abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
25 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 3, L. R. 46/1990
26 Tabella D sostituita da art. 24, comma 1, L. R. 8/1991
27 Tabella A sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 8/1991
28 Tabella B sostituita da art. 26, comma 1, L. R. 8/1991
29 Derogata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 17/1992
30 Quando le disposizioni della presente legge prevedono l'"accordo", l'"intesa", il "confronto" o altre forme di consultazione fra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l'"informazione" alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall'articolo 5 della L.R. 18/96.
31 Quando le disposizioni della presente legge menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
32 Quando le disposizioni della presente legge menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all' assenza per malattia, come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
33 Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 20/1996
34 Integrata la disciplina della legge da art. 38, comma 1, L. R. 24/1996
35 Integrata la disciplina della legge da art. 38, comma 3, L. R. 24/1996
36 Derogata la disciplina della legge da art. 30, comma 4, L. R. 42/1996
37 Integrata la disciplina della legge da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997
38 Articolo 151 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 7/2025 . Le disposizioni si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.
PARTE I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.
Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, primo comma, L. R. 32/1985
3 Sesto comma sostituito da art. 248, comma 1, L. R. 7/1988
4 Parole soppresse al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 44/1988
5 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 44/1988
6 Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2000
7 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al quinto comma da art. 38, comma 1, L. R. 31/1997
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 59/1983
2 Articolo abrogato da art. 253, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 8
Note:
1 Parole soppresse al quinto comma da art. 1, primo comma, L. R. 81/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 253, comma 2, L. R. 7/1988
3 Primo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Secondo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Quarto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Sesto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Parole sostituite al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Parole aggiunte al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Parole sostituite al quinto comma da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
PARTE II
 RUOLO E QUALIFICHE DEL PERSONALE REGIONALE
TITOLO I
 RUOLO E DECLARATORIA DELLE QUALIFICHE
Art. 10
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2002
4 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 20/2002
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 20/2002
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 24, comma 1, L. R. 17/1992
4 Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 20/2002
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 25, comma 1, L. R. 17/1992
4 Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 20/2002
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 250, comma 1, L. R. 7/1988
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 35, comma 1, L. R. 39/1993
6 Terzo comma abrogato da art. 35, comma 2, L. R. 39/1993
7 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Gli effetti del quarto e quinto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.
2 Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
3 Quinto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
4 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 81/1982
5 Parole aggiunte al sesto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982
6 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
8 Parole sostituite al quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984
9 Parole sostituite al sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984
10 Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
11 Parole soppresse al quinto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
12 Parole sostituite al sesto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987
13 Quarto comma abrogato da art. 250, comma 2, L. R. 7/1988
14 Parole aggiunte al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988
15 Parole soppresse al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988
16 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 251, comma 1, L. R. 7/1988
17 Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 1, L. R. 44/1988
18 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 1, L. R. 60/1988
19 Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
21 Parole soppresse al sesto comma da art. 36, comma 1, L. R. 39/1993
22 Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
23 Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
24 Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
25 Parole sostituite al quinto comma da art. 50, comma 2, L. R. 18/1996
26 Sesto comma sostituito da art. 50, comma 3, L. R. 18/1996
27 Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
28 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996
29 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
30 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997
31 Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.
32 Terzo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/2000
33 Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
34 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
35 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1988
5 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
6 Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
7 Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
8 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 35/1996
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 26/1985
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 44/1988
6 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 17/1992
9 Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
10 Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
11 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 28/1982
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 30/1982
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1982
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 30/1982
5 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 50/1984
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, secondo comma, L. R. 50/1984
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 32/1985
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, secondo comma, L. R. 32/1985
12 Parole sostituite al quinto comma da art. 26, terzo comma, L. R. 32/1985
13 Parole sostituite al quinto comma da art. 23, terzo comma, L. R. 64/1986
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 1, L. R. 7/1988
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 2, L. R. 7/1988
16 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 13/1990
17 Parole sostituite al terzo comma da art. 2, comma 2, L. R. 13/1990
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 31/1990
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 6, L. R. 31/1990
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 46/1990
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 5/1993 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 39/1993
23 Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 39/1993
24 Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 2/1995
25 Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 4, L. R. 18/1996
26 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 2, L. R. 31/1997
28 Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicate parole al quinto comma.
29 Quarto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000
30 Quinto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000
31 Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000
32 Secondo comma abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000
33 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Gli effetti del quarto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 30/1982
3 Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982
4 Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 12/1983
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Parole aggiunte al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
8 Parole soppresse al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
11 Parole sostituite al quarto comma da art. 2, comma 1, L. R. 2/1995
12 Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
13 Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
14 Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
15 Parole sostituite al sesto comma da art. 50, comma 5, L. R. 18/1996
16 Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
17 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996
18 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
19 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997
20 Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.
21 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
22 Parole sostituite al quinto comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000
23 Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
24 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
3 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
5 Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
6 Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996
7 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 27
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
6 Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003
7 Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023
9 Parole aggiunte alla lettera d) del settimo comma da art. 47, comma 1, L. R. 3/2024
TITOLO II
 ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
CAPO I
 CONCORSI PUBBLICI
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 7, comma 1, L. R. 44/1988
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 44/1988
6 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 28 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, comma 1, L. R. 44/1988
8 Parole sostituite al terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 44/1988
9 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 11, comma 1, L. R. 44/1988
10 Parole sostituite al terzo comma da art. 2, comma 1, L. R. 13/1989
11 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
12 Parole aggiunte al quarto comma da art. 2, comma 2, L. R. 13/1989
13 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, comma 1, L. R. 13/1990
14 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/1990
2 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Parole sostituite al settimo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
7 Parole sostituite al nono comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
8 Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987
9 Parole soppresse al terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987
10 Derogata la disciplina del quattordicesimo comma da art. 2, comma 1, L. R. 31/1988
11 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 44/1988
12 Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 44/1988
13 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 14, comma 1, L. R. 44/1988
14 Secondo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 44/1988
15 Parole sostituite al quarto comma da art. 16, comma 1, L. R. 44/1988
16 Parole sostituite al quinto comma da art. 16, comma 1, L. R. 44/1988
17 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 17, comma 1, L. R. 44/1988
18 Parole sostituite al sesto comma da art. 18, comma 1, L. R. 44/1988
19 Parole sostituite al nono comma da art. 19, comma 1, L. R. 44/1988
20 Parole sostituite al quattordicesimo comma da art. 20, comma 1, L. R. 44/1988
21 Nono comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/1991
22 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1984
2 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 26/1985
2 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
CAPO II
 CONCORSI INTERNI
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, decimo comma, L. R. 54/1983
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, undicesimo comma, L. R. 54/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 44/1988
7 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6 Parole sostituite al settimo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987
8 Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987
9 Settimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987
10 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, undicesimo comma, L. R. 54/1983
4 Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987
5 Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987
6 Terzo comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987
7 Parole soppresse al quinto comma da art. 2, comma 2, L. R. 28/1987
8 Primo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 13/1989
9 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 28/1987
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 13/1989
4 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 21, secondo comma, L. R. 54/1983
7 Quinto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 49/1984
8 Sesto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 49/1984
9 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 23, comma 7, L. R. 33/1987
10 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 23, comma 1, L. R. 44/1988
11 Primo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
12 Secondo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
13 Terzo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
14 Quarto comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
15 Quinto comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
16 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO III
 ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE
ACCESSO ALLA QUALIFICA DI MARESCIALLO CON PROFILO
PROFESSIONALE FORESTALE ED ITTICO
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 39 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 28/1987
6 Primo comma interpretato da art. 4, comma 2, L. R. 28/1987
7 Parole soppresse al quarto comma da art. 5, comma 1, L. R. 13/1989
8 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 28, L. R. 13/1989
9 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 11/1990
10 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 1, L. R. 13/1989
5 Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 2, L. R. 13/1989
6 Parole sostituite al sesto comma da art. 6, comma 3, L. R. 13/1989
7 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 17/1992
8 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
TITOLO III
 DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEI COMANDI
CAPO I
 PERSONALE A CONTRATTO
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 42
Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Primo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 33/1987
6 Primo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
7 Secondo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988
8 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1988
9 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 24, comma 1, L. R. 44/1988
10 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 9/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 17/1992
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 5, L. R. 18/2016
14 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018
15 Parole soppresse al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
CAPO II
 COMANDI DI PERSONALE
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996
2 Articolo interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 8/2005
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 23, quarto comma, L. R. 64/1986
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 198, comma 5, L. R. 7/1988
3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 17, comma 1, L. R. 13/1989
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 2, L. R. 8/1991
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 11/1992
6 Derogata la disciplina del primo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992
7 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 12/1994
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 37/1995
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 31/1997
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 31/1997
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 4/2000
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 21/2001
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 20/2002
15 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 2, L. R. 20/2004
16 Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 1, L. R. 17/2010
17 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
3 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
4 Parole sostituite al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 44/1988
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 6, L. R. 10/1991
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 58, comma 1, L. R. 49/1996
7 Parole aggiunte al secondo comma da art. 58, comma 2, L. R. 49/1996
8 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
PARTE III
 DIRITTI E DOVERI
TITOLO I
 ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITÀ
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 49
1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.
4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.
5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.
6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.
7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 33/1987
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 54 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 31/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
5 Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 56
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi in dotazione.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 44/1988
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 29, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
5 Articolo sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 13/1998
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
9 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025 . Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi del comma 6 del presente articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
12 Comma 6 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole aggiunte al terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 8/1991
4 Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1991
5 Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996
TITOLO II
 DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO
DI FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE
Art. 66
 
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.
Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 33/1987
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Secondo comma interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 13/1989
3 Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 47/1990
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 74
L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Note:
1 Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989
TITOLO III
 SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
2 Partizione di cui fa parte l'art. 76, abrogata da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 8/1991
2 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 8/1991
2 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
TITOLO IV
 FERIE, PERMESSI ED ASSENZE
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 54/1983
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 8/1991
3 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 89 da art. 80, comma 1, L. R. 18/1996
4 Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 2, L. R. 18/1996
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 80, comma 3, L. R. 18/1996
6 Terzo comma sostituito da art. 80, comma 4, L. R. 18/1996
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 80, comma 5, L. R. 18/1996
8 Quinto comma sostituito da art. 80, comma 6, L. R. 18/1996
9 Parole sostituite al sesto comma da art. 80, comma 7, L. R. 18/1996
10 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 20, undicesimo comma, L. R. 49/1984
2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 29, comma 10, L. R. 11/1990
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 8/1991
2 Parole sostituite al primo comma da art. 81, comma 1, L. R. 18/1996
3 Parole sostituite al primo comma da art. 81, comma 2, L. R. 18/1996
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 8/1991
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 8/1991
3 Parole sostituite al primo comma da art. 82, comma 1, L. R. 18/1996
4 Parole sostituite al primo comma da art. 82, comma 2, L. R. 18/1996
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 82, comma 3, L. R. 18/1996
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 82, comma 4, L. R. 18/1996
7 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 93

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 8/1991
2 Secondo comma abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 16/2010
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 95
 
A favore dei dipendenti che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.
Note:
1 Quinto comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 8/1991
2 Parole sostituite al primo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
4 Parole sostituite al terzo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
7 Parole sostituite al settimo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 84, comma 1, L. R. 18/1996
3 Parole soppresse al secondo comma da art. 84, comma 2, L. R. 18/1996
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 84, comma 2, L. R. 18/1996
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 18/1996
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 85, comma 2, L. R. 18/1996
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 85, comma 3, L. R. 18/1996
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
TITOLO V
 CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
2 Partizione di cui fa parte l'art. 98, abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 99

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 44/1988
3 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 44/1988
2 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 103

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996
PARTE IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
TITOLO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1 Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4 Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5 Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6 Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7 Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9 Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15 Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16 Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17 Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5 Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9 Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11 Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
CAPO II
 LAVORO STRAORDINARIO,
LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO
Art. 114
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5 Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
CAPO III
 TRATTAMENTO DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO
Art. 116
Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.
Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 35/1996
2 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3 Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
4 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 117
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 3, comma 1, L. R. 35/1996
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 15, L. R. 22/2007
6 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 119
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, secondo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, terzo comma, L. R. 81/1982
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, primo comma, L. R. 49/1984
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 39, comma 1, L. R. 44/1988
5 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1991
6 Parole sostituite al quarto comma da art. 4, comma 1, L. R. 35/1996
7 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
9 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 123
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988
2 Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 126

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 127
1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 129
1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 81/1982
2 Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 31/1997
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 131
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
TITOLO II
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CAPO I
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 137
 
Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.
Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione.
Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.
Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.
L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 33/1987
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, comma 2, L. R. 33/1987
3 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 138
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984
2 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 139
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
Art. 140
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5 Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6 Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7 Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8 Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
CAPO II
 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 141

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 142
Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 81/1982
2 Comma 3 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
3 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 28, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Articolo interpretato da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 12/2025 . Sono computati i periodi di servizio in regime di trattamento di fine rapporto relativi allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche di natura dirigenziale, con la Regione prestati da dipendenti regionali collocati in aspettativa nel proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in regime di trattamento di fine servizio, con la Regione medesima. Negli altri casi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, c. 7, L.R. 15/2014, la succitata disciplina non trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati in regime di trattamento di fine rapporto.
Art. 143
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011
4 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5 Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.
8 Articolo interpretato da art. 11, comma 19, L. R. 12/2025 . Anche in riferimento alle posizioni di cui all'art. 11, c. 18 della medesima legge 12/2025, resta fermo che la base di calcolo, in relazione alle previsioni di cui al primo comma del presente articolo, è costituita dal trattamento economico di rilievo previdenziale in godimento alla data di cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di dipendenza con la Regione. La prestazione economica previdenziale spettante al dipendente consiste nella differenza tra l'ammontare del trattamento previsto dalla succitata disciplina e l'ammontare delle prestazioni previdenziali che l'INPS riconosce al dipendente stesso, comprese le relative rivalutazioni ove previste. La prestazione viene pagata dalla Regione e i relativi oneri sono a carico del bilancio regionale.
9 Articolo interpretato da art. 11, comma 21, L. R. 12/2025 . Per i dipendenti regionali nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per data di cessazione dal servizio s'intende, al solo fine dell'esigibilità della prestazione economica di cui all'art. 11, commi 18 e 19, L.R. 12/2025, quella che consente l'accesso al trattamento di quiescenza a carico dell'INPS.
Art. 145
 
Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 145 bis
1.L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
Art. 146

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 33/1987
2 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 147

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 148
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4 Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
6 Articolo interpretato da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 12/2025 . La contribuzione mensile, qualora non trattenuta nel corso del rapporto, viene detratta in unica soluzione al momento del pagamento della prestazione di cui all'art. 11, c. 19, lett. b); L.R. 12/2025.
CAPO III
 TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
Art. 151
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 81/1982
2 Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1983
3 Primo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 8/1991
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 48/1991
5 Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 31/1997
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 13/1998
7 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
11 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
12 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
13 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 9/2008
14 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
15 Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
16 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
17 Comma 2 sexies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 ter, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quinquies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 sexies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
23 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 78, L. R. 22/2010
24 Comma 1 bis sostituito da art. 16, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012. Tale disposizione trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso, come stabilito dall'art. 16, comma 24, della medesima L.R. 18/2011.
25 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
26 Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
27 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 ter, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
28 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
29 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 23/2016
30 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 23/2016
31 Comma 1 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 23/2016
32 Comma 1 quater sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 23/2016
33 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
34 Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
35 Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
36 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 23/2016
37 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 23/2016
38 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 23/2016
39 Comma 1 interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2016
40 Comma 1 interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2016
41 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2016
42 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 23/2016
43 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
44 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 9, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
45 Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
46 Parole soppresse al comma 2 da art. 101, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
47 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 214, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 151 ter
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 7/2025 . Le disposizioni si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.
2 Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 152
1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 14, L. R. 1/2005
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 153
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987
3 Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
8 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008
11 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 154

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 155
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
4 Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988
5 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989
7 Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991
8 Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991
9 Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996
10 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996
11 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
12 Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 156

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 15, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
CAPO IV
 EQUO INDENNIZZO
Art. 159

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 160

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 48, comma 1, L. R. 44/1988
2 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 161

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 49, comma 1, L. R. 44/1988
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 50, comma 1, L. R. 44/1988
3 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 162

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 163

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 164

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 165

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 166
 
Con effetto dalla data di cui all' art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell' espletamento di attività di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un' invalidità permanente non inferiore all' 80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d' impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.
In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente è corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge medesima.
La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell' infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell' equo indennizzo.
PARTE V
 ORGANI COLLEGIALI
DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 168

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 20, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 255, comma 1, L. R. 7/1988
4 Parole sostituite al primo comma da art. 255, comma 1, L. R. 7/1988
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 255, comma 2, L. R. 7/1988
6 Terzo comma sostituito da art. 255, comma 3, L. R. 7/1988
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 51, comma 1, L. R. 44/1988
8 Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 52, comma 1, L. R. 44/1988
9 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 13/1989
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 13/1989
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989
12 Partizione di cui fa parte l'art. 168, abrogata da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
13 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 1, L. R. 11/1990
14 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 15, comma 1, L. R. 11/1990
15 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 8/1991
16 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 2, L. R. 8/1991
17 Parole sostituite al secondo comma da art. 23, comma 3, L. R. 8/1991
18 Parole sostituite al terzo comma da art. 23, comma 4, L. R. 8/1991
19 Parole sostituite al sesto comma da art. 23, comma 5, L. R. 8/1991
20 Parole sostituite al settimo comma da art. 23, comma 6, L. R. 8/1991
21 Parole sostituite al nono comma da art. 23, comma 7, L. R. 8/1991
22 Parole sostituite al decimo comma da art. 23, comma 8, L. R. 8/1991
23 Parole sostituite all'undicesimo comma da art. 23, comma 9, L. R. 8/1991
24 Parole sostituite al dodicesimo comma da art. 23, comma 10, L. R. 8/1991
25 Parole sostituite al tredicesimo comma da art. 23, comma 11, L. R. 8/1991
26 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 2, L. R. 8/1991
27 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 169

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole aggiunte al quinto comma da art. 53, comma 1, L. R. 44/1988
3 Aggiunti dopo l'ottavo comma 2 commi da art. 54, comma 1, L. R. 44/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 61/1988
5 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 170

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 13, comma 1, L. R. 13/1989
5 Articolo abrogato da art. 35, comma 6, L. R. 18/1996
PARTE VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO
NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO
E AL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 172
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998
Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Note:
1 Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 177
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 178
 
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.
Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
2 Quarto comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
3 Quarto comma interpretato da art. 26, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 179
 
Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.
Art. 181
 
Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 185
 
Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 8 commi da art. 28, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 194
 
Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.
Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 32/1984
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Note:
1 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988
TITOLO II
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 199
 
Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 200
Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.
Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 201
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.
TITOLO III
 PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 210

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988
TITOLO IV
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALE
IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 211
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all' art. 5 della LR 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nei livelli iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l' Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell' Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2 gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nel V livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della LR 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali, se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nel V livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
L' inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
TITOLO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 213
 
I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Art. 214

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 215
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.
Art. 216
 
I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 219
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.
La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 220
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.