Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 95
 
A favore dei dipendenti che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.
Note:
1 Quinto comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 8/1991
2 Parole sostituite al primo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
4 Parole sostituite al terzo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
7 Parole sostituite al settimo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996