Art. 203
Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attivitą di servizio anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall' articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennitą di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.
La misura dell' indennitą di buonuscita, di cui al precedente comma, verrą determinata sugli assegni e con le modalitą vigenti alla data di decesso del dipendente.