Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell'
articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla
legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all'
articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.