Art. 124
Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un' indennità di lire 250 a KM.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
L' indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.