Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 10
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2002
4 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983