Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 9
 Servizio di medicina del lavoro
Il servizio di medicina del lavoro è l' unità operativa nell' ambito di ogni Unità Sanitaria Locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell' Unità Sanitaria Locale.
L' organizzazione e l' entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, tenendo conto di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di Unità Sanitaria Locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell' informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.