Art. 2
Criteri di programmazione e di gestione
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:
a) alle norme di legge;
b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.
Nell' ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:
1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale e territoriale;
2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;
3) la esecuzione di controlli sanitari sull' ambiente di lavoro e sulle persone.
La Regione e le Unità Sanitarie Locali assicurano la partecipazione dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso consultazioni periodiche con le rispettive organizzazioni, anche secondo quanto previsto dall' articolo 10, penultimo comma, della
legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.