Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 21, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.