Con la legge regionale prevista dall' articolo 22 citato nel precedente comma, si provvederà a demandare ai presidi multizonali di prevenzione, sentite le Unità Sanitarie Locali, l' assolvimento di compiti istituzionali già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, con esclusione delle indagini diagnostiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, delle funzioni dell' Associazione Nazionale Controllo Combustione e dell' Ente Nazionale Prevenzione Infortuni attribuite ai Comuni ai sensi dell'
articolo 72, 3 comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché compiti dell' Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori.