Art. 15
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione assume iniziative per la formazione e l' aggiornamento degli operatori addetti al settore di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, avvalendosi di Istituti Universitari, dell' Istituto Superiore di Sanità, dell' Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di altri enti pubblici, ed eventualmente di altre istituzioni di riconosciuta qualificazione.