Art. 10
Servizi e presidi multizonali di prevenzione
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell' Unità Sanitaria Locale alla collaborazione di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza del lavoro nell' ambito della regione, ed il ricorso alla collaborazione di strutture esistenti fuori regione qualora sia richiesto per particolari esigenze.
I servizi e i presidi multizonali di prevenzione sono istituiti e organizzati con legge regionale e sono individuati dal Piano sanitario regionale in base alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e del lavoro a domicilio.
Le Unità Sanitarie Locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l' integrazione tra i servizi di medicina del lavoro e i presidi e servizi multizonali di prevenzione.