Legge regionale 28 luglio 1981 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 13/08/1981

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.

Art. 3

Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l' esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 90 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32.

Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista, ai sensi dell' articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.