Legge regionale 28 luglio 1981 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 13/08/1981

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 28 febbraio 1981, purché non si siano dimessi volontariamente.