Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell'
articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 28 febbraio 1981, purché non si siano dimessi volontariamente.