﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 13 luglio 1981

      , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina ed esercizio  delle  funzioni  in  materia  di igiene e sanità pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture ed organi competenti all' esercizio)</span></p><p style="text-align: justify;">Le attività  istruttorie  e  di  vigilanza  e  controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli  articoli 7 e  8  sono  demandate  al  settore  preposto   all' igiene pubblica  e  profilassi  e  medicina  legale    dell' Unità sanitaria locale, ad  eccezione  di  quelle  in  materia  di tutela  igienico  -  sanitaria  degli  alimenti  di  origine animale  demandate  al  settore  preposto   all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.</p><p style="text-align: justify;">In particolare, nell' ambito dell' attività  istruttoria le valutazioni di ordine tecnico  spettano  al  responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.</p><p style="text-align: justify;">L' attività  ispettiva  di  vigilanza  e  controllo  è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del  settore suindicato,  il  quale  può  avvalersi  per   il   relativo svolgimento, oltre che del personale  dipendente,  di  altro personale  con  qualifica  di  pubblico   ufficiale   o   di incaricato di pubblico servizio.</p><p style="text-align: justify;">Le funzioni già attribuite nella materia della  medicina legale al medico provinciale  ed   all' ufficiale  sanitario sono  esercitate  dal  responsabile  del  settore   preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale  o,  per sua delega, da altro medico del settore.</p><p style="text-align: justify;">Le funzioni già  attribuite  in  materia  di  profilassi internazionale  al  medico  provinciale  ed   all' ufficiale sanitario  sono  esercitate  dal  responsabile  del  settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.</p><p style="text-align: justify;">Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al sesto comma da art. 8, comma 15, L. R. 8/2024</p></p></body></html>