Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 40 bis

(Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)

(1)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;

c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) tre farmacisti;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico farmacologo;

g) un medico epidemiologo;

h) un medico legale;

i) un clinico universitario;

j) uno specialista ospedaliero;

k) un medico di distretto;

l) uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:

a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;

b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;

c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;

d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;

e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;

f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.

8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.

10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.

11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 12, L. R. 11/2011