Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 35

(Commissioni sanitarie perl' accertamento del sordomutismo)

Ai compiti previsti dall' articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie per l' accertamento del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.