Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 31

(Commissioni sanitarie per l' accertamentodell' invalidità civile)

Ai compiti previsti dall' articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.