Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 20

(Delega di funzioni sanzionatorie)

Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.

Altresì, per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.