Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 20
(Delega di funzioni sanzionatorie)
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.
Altresì, per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.