Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 13

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.

In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.