Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 11

(Strutture ed organi competenti all' esercizio)

I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all' 8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all' articolo 39 della presente legge.

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell' Unità sanitaria locale.

In particolare, nell' ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l' attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.

L' attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all' articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell' apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.