Art. 5 bis
(Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.
3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.
4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 171, comma 2, L. R. 17/2010