Art. 33
(Commissioni sanitarie per i ciechi civili)
Le Commissioni sanitarie dell' Unitā sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialitā indicata.
La Segreteria della Commissione č affidata ad un impiegato dell' Unitā sanitaria locale.