Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 32
Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l' Unità sanitaria locale << Triestina >> per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale << Triestina >> e << Goriziana >>, presso le Unità sanitarie locali << Udinese >> e << Pordenone >> per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell' Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell' Unità sanitaria locale di pertinenza.
Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.
Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all' Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 34/1985
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 34/1985