Art. 28
(Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità
all' impiego dei gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità all' impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell' igiene e della sanità in veste di Presidente;
- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari..
Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.
La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 46, primo comma, L. R. 42/1983
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 8, L. R. 18/2011