Art. 26
(Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti dall'
articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.
La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1 La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.