Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all' individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell' Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:
a) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l' esportazione all' estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;
b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;
c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.