Art. 47
(Norme finanziarie)
Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilitą.