Art. 42
(Membri supplenti, durata in carica
e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)
In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.
2.I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
2 Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006