Art. 39
(Commissioni per il servizio farmaceutico)
Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unitā sanitaria locale.
La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unitā sanitaria locale č nominata dal relativo Comitato di gestione ed č composta:
- dal coordinatore per la responsabilitā sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attivitā farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell' Unitā sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
La segreteria della Commissione č affidata ad un impiegato dell' Unitā sanitaria locale.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006