Art. 37
(Collegio medico per l' accertamento della compatibilitā
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
Ai compiti previsti dall'
articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilitā dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unitā sanitaria locale.
I collegi medici dell' Unitā sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione č affidata ad un impiegato dell' Unitā sanitaria locale.