Art. 27
(Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)
Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.
In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.
La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 1, L. R. 6/1998