Art. 22
(Funzioni gią di competenza
dei Consorzi provinciali antitubercolari)
Le funzioni gią espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell' Unitą sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalitą che verranno stabilite dalle stesse Unitą sanitarie locali.